
// Quaderni di diritto delle arti e dello spettacolo
Atti del webinar del 5 ottobre 2020
a cura di Fabio Dell’Aversana e Francesca Ferrari
Il diritto dello spettacolo è una disciplina complessa che, nel corso degli ultimi anni, ha ricevuto una crescente attenzione da parte del legislatore. In particolare, è del novembre del 2017 la legge delega sullo spettacolo dal vivo che fissava l’obiettivo di giungere alla approvazione del c.d. “Codice dello Spettacolo”.
L’obiettivo del webinar è stato quello di intavolare un dialogo tra gli operatori del mondo dello spettacolo e i giuristi, in un momento storico del tutto peculiare quale quello che stiamo vivendo. Le misure di contenimento individuate dal Governo in relazione alla migliore gestione della pandemia Covid-19 hanno certamente fatto emergere peculiarità e specifiche difficoltà di questo settore, che è e deve rimanere centrale per la nostra società. In questo dibattito, prioritario diviene il riferimento alle nuove tecnologie, esplicitamente menzionate nell’ambito della legge delega del 2017. È inevitabile riconoscere che il loro impiego, da un lato, faccia emergere evidenti carenze di tutela per gli operatori del settore – basti pensare alle criticità connesse alla diffusione delle opere su Internet e alle relative conseguenze, sostanziali e processuali – e, dall’altro lato, possa costituire un formidabile strumento di diffusione del pensiero, principio fondamentale del diritto delle arti e dello spettacolo.
Il webinar è stato organizzato dall‘Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento DiDEC – Diritto, Economia e Culture – Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Sede di Varese – Focus in Diritto e Nuove Tecnologie, dal Centro di ricerca di Diritto svizzero dell’Università degli Studi dell’Insubria e da SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo.
Lo sguardo del giuslavorista sul diritto dello spettacolo
Andrea Bollani
Che il lavoro nel mondo dello spettacolo sia, molto spesso, un lavoro povero e precario è un dato di esperienza comune. Ma è vero anche che esso – quando presenta tali caratteristiche – non è portatore, di per sé, di un bisogno di tutela e di protezione normativa poi così diverso da quello che ricorre in ogni altro settore produttivo.
Qui varrà ricordare che le tutele apprestate dal diritto del lavoro, latamente inteso, possono svilupparsi, ed in effetti normalmente si sviluppano, lungo due distinte linee direttrici, che investono, da un lato, il piano del rapporto contrattuale tra debitore e creditore della prestazione lavorativa e, dall’altro, il piano delle tutele dispensate dal sistema previdenziale ed assistenziale, ossia da quell’insieme di provvidenze che lo Stato ed i suoi enti strumentali erogano a fronte di situazioni di bisogno, di varia natura, che accompagnano la vita dei lavoratori, soprattutto durante fasi o periodi di non lavoro.
Il dibattito giuslavoristico degli ultimi vent’anni si è fortemente incentrato – sia sul piano dell’elaborazione delle politiche del diritto, sia su quello dell’analisi e dell’interpretazione delle riforme legislative intervenute – sul primo dei due versanti. In particolare, si è soffermato sull’articolazione tipologica dei rapporti di lavoro, vale a dire su un variegato insieme di modelli negoziali, ora interni all’area del lavoro subordinato, ora invece riconducibili all’area del lavoro autonomo, accomunati dal loro carattere flessibile o precario. Si è così a lungo indugiato sul problema giuridico della qualificazione del rapporto – al fine di stabilire quale disciplina applicarvi, tenuto conto del considerevole divario di trattamento normativo che separa le diverse fattispecie – quando sarebbe stato sicuramente più opportuno, ancorché più difficile, cercare di costruire un minimo comune denominatore di tutele universalmente valevoli per tutte le forme di lavoro.
Non è di questo tipo di tutele, però, che a mio avviso necessita oggi, con maggiore urgenza, il lavoro nel settore dello spettacolo, anzitutto alla luce delle sue irriducibili peculiarità, che rendono impensabile immaginare come modello contrattuale normotipico quello del lavoro subordinato a tempo indeterminato. E l’auspicio, che spesso si ascolta, rivolto all’adozione di interventi legislativi finalizzati a prescrivere modelli ideali, o addirittura connotati da finalità di carattere etico, non può non mettere in guardia il giurista; in realtà, le norme di diritto, e in particolare del diritto del lavoro, proprio perché impattano significativamente sulla vita delle persone, debbono perseguire scopi realisticamente raggiungibili, misurandosi con la realtà e calandosi nel mondo del possibile. Le riforme legislative non debbono servire, parafrasando Max Weber, a salvare l’anima o la coscienza di chi le scrive; più prosaicamente, dovrebbero cercare di salvare i corpi e gli interessi materiali di chi lavora, proiettandosi nella dimensione di quanto sia effettivamente realizzabile. Si pensi, ad esempio, alla fallimentare esperienza applicativa del cd. Decreto dignità, che muovendo dall’ingenua ed illusoria idea secondo la quale, restringendo i canali di accesso al lavoro a termine, i datori di lavoro avrebbero poi assunto più lavoratori a tempo indeterminato, altro non ha fatto che alimentare un turnover più intenso tra i lavoratori, i quali, raggiunto il periodo massimo di lavoro a termine, vengono a quel punto semplicemente avvicendati, alimentando dunque quella stessa precarietà che il legislatore – seguendo le proprie astrazioni – intendeva sedare.

// I Curatori
Fabio Dell’Aversana è docente di Diritto e Legislazione dello Spettacolo presso i Conservatori di Musica di Cesena, Frosinone, Piacenza e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali di Livorno e Terni. Ha altresì insegnato Tecniche del Linguaggio Televisivo al Conservatorio di Venezia.Svolge l’incarico di tutor e di docente nell’ambito del Master di Primo Livello in Comunicazione e Management delle Imprese culturali, organizzato dal Conservatorio di Musica di Napoli “San Pietro a Majella”. Presso quest’ultimo Conservatorio ha conseguito, magna cum laude, i Diplomi Accademici di Primo e Secondo Livello in Pianoforte. Recentemente è stato invitato ad esporre i risultati della sua ricerca sulla Scuola Musicale Napoletana nell’ambito di un seminario organizzato dal Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Musica di Frosinone “L. Refice”.Accanto agli studi musicali ha coltivato la passione per il diritto, conseguendo con lode la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e il Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico e Costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.È autore di una monografia intitolata Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright (Casa Editrice Aracne, Roma, 2014) e curatore del Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo (Casa Editrice Aracne, Roma, 2015). È fondatore e presidente della Associazione Amici del Conservatorio di Musica di Napoli “San Pietro a Majella” e della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo (SIEDAS).

// I Curatori
Francesca Ferrari è professore associato di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi dell’Unisubria, dove coordina insieme al prof. Paolo Bertoli il Focus in Diritto e Nuove Tecnologie nell’ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, sede di Varese. È avvocato specializzata in proprietà intellettuale in Milano ed è socia esperta SIEDAS.


