La ricerca dell’elemento soggettivo nel danno erariale

Non si può parlare di danno erariale senza un’accurata analisi dell’elemento soggettivo necessario a supportare giuridicamente l’obbligo risarcitorio del pubblico dipendente. Da sempre al centro di un acceso dibattito, il tema è stato alimentato da una costante attività di perimetrazione normativa del Legislatore volta a restringere i margini dell’azione erariale nel tentativo di spronare la Pubblica Amministrazione verso canoni di maggiore efficienza.

In quest’ottica, nell’ambito della decretazione d’urgenza per il COVID-19, con un provvedimento “a tempo” e salvo proroghe, la responsabilità per colpa grave è stata limitata solo in ipotesi di condotte omissive che abbiano cagionato una lesione alle casse pubbliche. In tutti gli altri casi deve essere dimostrato il dolo.

Ne consegue l’importanza, per il giudice contabile, di svolgere una marcata indagine della dimensione interiore del pubblico dipendente, necessaria per ricostruirne l’effettivo stato disposizionale al momento della verificazione di un evento dannoso.
Un’attività, questa, il cui buon esito scaturisce dalla capacità dell’interprete, adiuvato dalle considerazioni del personale delegato per l’istruttoria, di inferire, con ragionevole probabilità, ogni elemento diagnostico dall’analisi degli atti amministrativi sui quali fonda il procedimento per responsabilità amministrativo-contabile.

1. Il danno erariale: origini e nozione

Il danno erariale si sostanzia nella conseguenza pregiudizievole subita a vario titolo dalla Pubblica Amministrazione a causa del comportamento posto in essere, con dolo o con colpa, in violazione degli obblighi di impiego o di servizio, da parte di un soggetto legato alla stessa Amministrazione da un rapporto di servizio ovvero da una relazione esterna giuridicamente rilevante.

Questa definizione non è fornita direttamente ed esplicitamente dal Legislatore, ma si può ricavare dalla lettura combinata della normativa di settore che si occupa a vario titolo di questa species di danno.

A tal proposito, si ricorda che gli articoli 82 del R.D. n. 2440/1923 e 18 del D.P.R. n. 3/1957, per primi, hanno operato un richiamo generale alla categoria di “danno” o di “danni” provocati all’Amministrazione, omettendo però di fornirne una nozione completa.
In particolare, il primo comma dell’art. 82 della Legge di Contabilità generale dello Stato prevede che «l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni un danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo» mentre, il primo comma dell’art. 18 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato prevede l’obbligo per i dipendenti pubblici di risarcire l’Amministrazione dei «danni derivanti da violazioni di obbligo di servizio».

Successivamente, con le leggi nn. 19 e 20, del 14 gennaio 1994, novellate dalla legge n. 639 del 20 dicembre 1996, il Legislatore ha fornito una prima e completa disciplina in relazione al carattere sostanziale e processuale della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti da cui deriva, proprio, il danno erariale, riunendo i variegati e differenti regimi sostanziali sino ad allora ancora vigenti in questo specifico settore e applicabili per le parti non abrogate dalle citate leggi.

In passato, infatti, la normativa era molto frammentata e, a seconda della tipologia di dipendente pubblico, si doveva far riferimento ad una diversa fonte giuridica. Ma, in virtù del richiamo operato dall’art. 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la legge n. 20 del 1994 trova generale applicazione anche nei confronti di tutto il personale pubblico non privatizzato (magistrati, avvocati dello Stato, forze armate e di polizia, carriere prefettizie e diplomatiche, ecc.).

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Indice

Premessa

I. L’elemento soggettivo e gli altri elementi strutturali del danno erariale
1. Il danno erariale: origini e nozione
2. Gli elementi costitutivi dell’illecito
3. L’elemento soggettivo: dalle origini alle più recenti riforme
4. Il rapporto di servizio: un danno proprio
5. L’elemento oggettivo
6. Il danno erariale
7. Il nesso causale
8. Termine prescrizionale
9. L’intrasmissibilità agli eredi

II. La ricerca della prova dell’elemento psicologico
1. La rilevanza dell’indagine dell’elemento soggettivo
2. Volontà di un danno atipico: il dolo erariale
3. La colpa grave
4. L’attività istruttoria e i mezzi di acquisizione probatoria
5. Elementi sintomatici del dolo erariale nella giurisprudenza contabile
6. Dolo come volontà dell’evento dannoso nella recente giurisprudenza della Corte dei Conti

III. Declinazione dell’elemento soggettivo tra casistiche nella giurisprudenza nazionale
1. La rilevanza dell’elemento volitivo nelle indicazioni della giurisprudenza contabile
2. Scelte discrezionali: tra insindacabilità del merito e comportamenti colpevoli
3. Condotte plurisoggettive, singole condizioni psicologiche e beneficium excussionis

IV. Le cause di giustificazione e le esimenti nella responsabilità amministrativa
1. Esimenti e cause di esclusione della colpa: profili generali
2. Cause di giustificazione previste dai principi generali
3. Cause di giustificazione specifiche

Bibliografia


ISBN: 979-12-5534-005-8
Pagine: 132
Formato: 15 x 21 cm
pm edizioni - autore
Paolo Pettine
pm edizioni - autore
Silvia Pettine
pm edizioni - autore
Daniele La Gioia
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